Aggiornamento albo giudici popolari
Procedimento per l'aggiornamento degli albi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello
La domanda di iscrizione da parte dei cittadini in possesso dei requisiti (*) viene ricevuta dal 1 aprile al 31 luglio degli anni dispari.
L'iscrizione all'albo è permanente e gli iscritti hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale competente per territorio. In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello.
Requisiti
Per richiedere l'iscrizione è necessario:
- avere la cittadinanza italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
- essere in possesso del diploma di scuola secondaria di I grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise;
- essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello;
- buona condotta morale.
Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:
a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
NEL CASO IN CUI UNA PERSONA GIA' ISCRITTA ALL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI VOGLIA ESSERE CANCELLATA DALLO STESSO, DEVE PRESENTARE APPOSITA DOMANDA SCARICABILE IN QUESTA PAGINA (Domanda cancellazione Albo Giudice Popolare) CON LE MODALITA' SOTTO ELENCATE.
Documentazione da presentare
Il modulo per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari, scaricabile in questa pagina, può essere presentato:
- personalmente presso l'Ufficio Elettorale (Servizi demografici) o presso l'ufficio protocollo;
- inviato via mail all'indirizzo servizi.demografici@comune.vigonovo.ve.it o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it
Le domande devono essere sempre corredate da copia di un documento di riconoscimento.
Normativa di riferimento
- Decreto legislativo n. 273 del 28 luglio 1989.
- L. n. 405 del 5 maggio 1952 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni".
- L. n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise"